Chi Siamo

Statuto ANPIB

Chi Siamo

Statuto e Atto Costitutivo

ARTICOLO 1
Denominazione e sede

E’ costituita in conformità alle leggi vigenti l’“ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRIVATE & INVESTMENT BANKERS”, denominata in forma abbreviata “ANPIB”.

Tale associazione è l’unica proprietaria del nome e della sigla ANPIB, della denominazione estesa Associazione Nazionale Private & Investment Bankers, nonché del segno raffigurato che contraddistingue l’emblema e delle sue eventuali successive elaborazioni, del quale hanno diritto a fare uso gratuitamente tutti gli associati nella loro attività, finche perdura il vincolo associativo e secondo le modalità stabilite dall’Associazione.

ARTICOLO 2
Scopo

L’Associazione non persegue scopi politici, religiosi né di lucro. L’Associazione è apartitica ed indipendente da imprese commerciali e industriali.

Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo non sia richiesto dalla legge.

L’Associazione ha per scopo:

  1. rappresentare e tutelare gli associati in tutte le sedi in cui siano coinvolti direttamente o indirettamente gli interessi professionali degli associati;
  2. organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, convegni e seminari, corsi di formazione e curare la pubblicazione di materiale formativo e informativo, anche  periodico, il tutto finalizzato alla qualificazione delle professionalità degli associati, o degli aspiranti tali, in un’ottica globale di miglioramento continuo;
  3. fornire agli associati assistenza ed informazioni sui problemi connessi con la loro attività;
  4. svolgere in generale ogni attività, anche arbitrale, che sia nell’interesse degli associati, compresa l’organizzazione e prestazione di servizi sia direttamente che indirettamente attraverso società all’uopo costituite;
  5. redigere ed aggiornare il registro degli iscritti, nonché sorvegliare la qualificazione degli stessi secondo i parametri previsti dai Regolamenti;
  6. promuovere lo studio e l’analisi dei mercati bancari e finanziari, per contribuire al loro sviluppo ed alla loro trasparenza ed efficienza;
  7. rappresentare gli associati presso organismi ufficiali italiani, comunitari ed internazionali, anche in collaborazione con analoghe Associazioni straniere ed internazionali, al fine di presentare le loro necessità e raccogliere le informazioni a loro utili;
  8. aderire ad associazioni, organismi, enti e società aventi scopi coerenti con quelli dell’Associazione o promuoverne la costituzione;
  9. possedere in godimento o in proprietà quanto necessario alla realizzazione dei suoi scopi, compresi beni immobili.

 

L’Associazione raggiunge questi scopi mediante specifiche iniziative rivolte a:

  • valorizzare la professione;
  • regolamentare le condizioni generali dell’esercizio professionale da parte degli iscritti;
  • indicare i requisiti di accesso e verificare il mantenimento dei requisiti in itinere;

nonché quant’altro sia necessario al conseguimento degli obiettivi sociali e ammesso dal Regolamento di Organizzazione, attuativo dello Statuto.

ARTICOLO 3
Durata

L’Associazione ha durata illimitata, fatto salvo il caso di scioglimento di cui al successivo articolo 31.

ARTICOLO 4
Tipologie di soci

L’Associazione è costituita da:

  1. soci fondatori;
  2. soci onorari;
  3. soci ordinari;
  4. soci professionisti.

ARTICOLO 5
Soci Fondatori

Sono qualificati come soci fondatori tutti coloro che, persone fisiche e/o persone giuridiche dotati dei requisiti di onorabilità e di professionalità, hanno partecipato alla costituzione dell’associazione stessa. I soci fondatori si impegnano al perseguimento degli scopi che animano l’Associazione. Alla stessa potranno aderire, come soci fondatori, altri soggetti che ne condividano le finalità e sottoscrivano entro il 28.02.2007 le norme del presente Statuto. In ogni caso, tutti i soci fondatori restano completamente autonomi nello svolgimento della propria attività professionale.

ARTICOLO 6
Soci Onorari

Sono ammessi con la qualifica di soci onorari coloro che abbiano riconosciuti meriti nel campo del Private & Investment Banking e che condividano gli scopi dell’associazione, ovvero tutti coloro che nel settore economico-politico-sociale-finanziario-industriale-accademico, sia a livello nazionale che a livello internazionale, si siano distinti per le proprie opere e siano universalmente riconosciuti quali personalità di spicco.

Sono proposti dal Consiglio di Amministrazione (qui di seguito chiamato CdA), dal Collegio dei Probiviri o da almeno 1/10 dei soci professionisti all’Assemblea e nominati dal CdA stesso.

I soci onorari compongono il Comitato d’onore dell’Associazione.

ARTICOLO 7
Soci Ordinari

Sono ammessi, dietro loro richiesta scritta, con la qualifica di soci ordinari i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, che svolgono l’attività di Private & Investment Banker da meno di 5 anni o che se ne occupano professionalmente in forma stabile. L’ammissione in qualità di soci ordinari viene ratificata dal CdA a seguito della presentazione di apposita documentazione idonea ad attestare quanto sopra richiesto, così come disposto dal Regolamento di Organizzazione.

ARTICOLO 8
Soci Professionisti

Sono ammessi, dietro loro richiesta scritta, con la qualifica di soci professionisti i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, che svolgono l’attività di Private & Investment Banker da almeno 5 anni e/o che abbiano superato l’esame di ammissione previsto del Regolamento di Organizzazione. L’attività va attestata attraverso la presentazione di apposita documentazione d’idoneità. L’ammissione in qualità di soci professionisti deve essere ratificata dal CdA a seguito della presentazione di apposita documentazione idonea ad attestare quanto sopra richiesto, così come disposto dal Regolamento di Organizzazione stesso.

ARTICOLO 9
Sostenitori dell’Associazione

Sono ammessi con la qualifica di sostenitori dell’Associazione, persone o altre figure giuridiche che possono collaborare con l’Associazione stessa, contribuendo a sostenerne l’azione ed i percorsi promozionali. I sostenitori dell’Associazione sono nominati con delibera del CdA ed inseriti in un apposito elenco che ne evidenzi la totale estraneità sia rispetto ai soci fondatori, onorari, ordinari e professionisti, che con riferimento ai processi decisionali e rappresentativi dell’Associazione, al fine di non comprometterne l’indipendenza.

ARTICOLO 10
Ammissione

L’ammissione all’Associazione è pronunziata con giudizio insindacabile dal CdA. La qualità di socio prevede l’accettazione dello Statuto associativo, l’osservanza delle disposizioni concernenti la professione e le decisioni dell’Assemblea, il pagamento della quota di iscrizione e della quota associativa annua, nonché il rispetto del Regolamento e delle condizioni generali dell’Associazione.

ARTICOLO 11
Regolamento di Organizzazione

Il Regolamento di Organizzazione, attuativo dello Statuto, è redatto dal CdA con l’ausilio di esperti e consulenti di volta in volta invitati dal Presidente. Il regolamento è approvato dalla maggioranza dei presenti del CdA in seduta comune con il collegio dei Probiviri e con i Rappresentanti Regionali.

ARTICOLO 12
Recesso ed esclusione

Il socio che intenda dimettersi deve inviare lettera raccomandata al Presidente almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno sociale, previo pagamento delle quote associative maturate.

Il socio dimissionario non ha alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

I soci possono essere radiati dall’Associazione per morosità, per motivata indegnità o per attività contraria e/o nociva agli scopi dell’Associazione.

L’esclusione od altri provvedimenti disciplinari saranno motivati e proposti dal CdA al Collegio dei Probiviri che delibererà al riguardo con provvedimento “ex bono et aequo” inappellabile per le vie giudiziarie ordinarie.

L’esclusione ha effetto dal momento in cui viene conosciuta dal socio stesso.

ARTICOLO 13
Organi

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea Generale;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Probiviri;
  5. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  6. il Comitato Scientifico.

 

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, convoca l’Assemblea, le riunioni del CdA ed il collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 14
Accesso alle cariche statutarie

Tutte le cariche statutarie sono aperte ai soli soci fondatori, onorari, ordinari e professionisti.

ARTICOLO 15
Assemblea Generale

L’Assemblea Generale ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta all’anno dietro convocazione del Presidente.

L’Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi presso la sede sociale od altrove purché in Italia o in altro Stato appartenente all’Unione Europea.

L’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.

La convocazione potrà avvenire mediante lettera inviata per posta ordinaria, telefax, posta elettronica o con altro mezzo idoneo, e con l’affissione dell’avviso in bacheca, almeno quindici giorni prima della riunione.

L’Assemblea Generale può riunirsi su richiesta del CdA, dei Revisori dei conti, di 1/4 dei soci con diritto di voto oppure dalla maggioranza dei rappresentanti regionali.

In 1ª convocazione l’Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita quando sono presenti, o rappresentati per delega, almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto.

In 2ª convocazione, l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti.

In 2ª convocazione, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando è presente almeno 1/2 dei soci con diritto di voto.

Fra la prima e la seconda convocazione non devono intercorrere meno di dodici ore e più di sette giorni.

L’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati.

L’Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati.

In Assemblea hanno diritto di voto i soci in regola con i pagamenti delle quote associative e contro i quali non penda alcun giudizio disciplinare.

Ai fini della partecipazione alla assemblea, si precisa che il versamento della quota annuale deve essere effettuato almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea o, se antecedente, alla data di convocazione della assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un voto personale. In caso di impedimento il socio può essere rappresentato da un altro socio con diritto di voto.

Ogni socio con diritto di voto non può rappresentare per delega più di tre soci.

ARTICOLO 16
Compiti dell’Assemblea Generale ordinaria

L’Assemblea Generale ordinaria elegge il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti, tranne che in sede di costituzione.

Inoltre delibera su:

  1. il rendiconto della gestione sociale;
  2. l’approvazione del bilancio preventivo;
  3. la relazione annuale del Presidente;
  4. la relazione finanziaria del Tesoriere;
  5. gli argomenti inseriti all’ordine del giorno;
  6. gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione come, ad esempio, l’alienazione dei beni sociali, l’assunzione di obblighi di carattere finanziario eccetera;
  7. la nomina dei soci onorari.

ARTICOLO 17
Assemblea Generale straordinaria

L’Assemblea Generale Straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione.

ARTICOLO 18
Consiglio di Amministrazione (CdA)

Il CdA dirige l’Associazione ed è composto da cinque a nove membri eletti dall’Assemblea Generale, tranne che in sede di costituzione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nei primi tre mandati, il CdA deve essere costituito da un numero di soci fondatori che ne rappresenti la maggioranza.

Il CdA elegge al suo interno il Presidente, i Vice Presidenti nel numero massimo di tre, ed il Tesoriere, tranne che in sede di costituzione. Il Managing Director, nominato dal CdA, svolge le funzioni di Segretario del CdA stesso.

Il CdA ha tutti i poteri di gestione dell’Associazione, esclusi quelli riservati ad altri organi dell’Associazione ai sensi del presente Statuto.

ARTICOLO 19
Compiti del CdA

I compiti del CdA sono:

  • stabilire il contributo d’iscrizione e le quote annuali a carico di ciascun associato;
  • nominare il Managing Director;
  • convocare, nella persona del Presidente, la Assemblea Generale e predisporre l’ordine del giorno;
  • informare l’Assemblea del lavoro svolto in attuazione dei programmi approvati;
  • ratificare i rendiconti annuali e sottoporli, nella persona del Presidente, all’approvazione dell’Assemblea;
  • predisporre gli atti e stipulare i contratti di sua competenza nell’interesse dell’Associazione e provvedere all’amministrazione del patrimonio;
  • promuovere ogni iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali;
  • dare esecuzione alle delibere della Assemblea.

ARTICOLO 20
Funzionamento del CdA

Il CdA si riunisce su convocazione del Presidente, del Managing Director secondo quanto previsto dal successivo articolo 22 o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.

Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri, tra cui il Presidente, oppure in caso di suo impedimento, un Vice-Presidente.

Il CdA si riunisce di regola nella sede dell’Associazione; si può riunire in un altro luogo se indicato nell’avviso di convocazione e se nessuno dei suoi membri ha presentato opposizione. In caso di dimissioni o di decesso di uno dei suoi membri, si procederà alla sua sostituzione per cooptazione secondo le regole stabilite dal Codice Civile. Le delibere sono prese a maggioranza, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Managing Director non ha diritto di voto.

L’assenza ingiustificata di uno dei membri del CdA a tre riunioni consecutive del CdA equivale ad una lettera di dimissioni ed autorizza alla sua sostituzione per cooptazione secondo le regole stabilite dal Codice Civile . Le delibere del CdA sono verbalizzate in un apposito libro.

Il CdA può consultare, per affari importanti ed urgenti, altri membri della Associazione o consulenti esterni; può nominare speciali commissioni operative o temporanee per lo studio e l’esecuzione di particolari compiti.

ARTICOLO 21
Presidente

Il Presidente presiede il CdA e l’Assemblea Generale. Egli rappresenta ad ogni effetto l’Associazione, sottoscrive con la sua firma per essa e può demandare tale rappresentanza al Managing Director sulla base di apposita delega.

Per questioni di particolare importanza può richiedere la firma di un altro membro del CdA. In caso di impedimento è sostituito da un Vice-Presidente.

ARTICOLO 22
Managing Director

Il Managing Director viene nominato dal CdA e cura la gestione organizzativa ed amministrativa dell’Associazione Nazionale Private & Investment Bankers, secondo le direttive del CdA stesso e del Presidente, convoca il CdA su delega di quest’ultimo e svolge tutte le diverse funzioni attribuitegli dai Regolamenti. Provvede alla redazione dei verbali dell’Assemblea e del CdA. Svolge inoltre tutti i compiti che gli sono appositamente delegati dal Presidente e dal CdA. E’ vietata la delega in bianco.

ARTICOLO 23
Tesoriere

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo dell’esercizio sociale.

Il Tesoriere in carica, unitamente al Managing Director in caso di apposita delega del CdA, cura i rapporti con gli Istituti Finanziari.

ARTICOLO 24
Sedi Regionali

Oltre alla sede Nazionale, l’ANPIB si articola in Sedi Regionali. Per la costituzione di una sede Regionale è indispensabile che ad ANPIB aderiscano almeno 15 soci ordinari e/o professionisti di quella regione. Al di sotto di tale numero, è possibile creare un accorpamento di Regioni.

I Rappresentanti Regionali ed i Vice Rappresentanti Regionali sono eletti dal Consiglio di Amministrazione

La carica di Rappresentante Regionale è incompatibile con ogni altra carica sociale ed ha la durata di tre anni, e coincidente con il rinnovo del CdA. Detta carica potrà essere revocata prima della scadenza del mandato a seguito di richiesta scritta fatta al CdA dalla maggioranza assoluta dei soci effettivi con diritto di voto della regione di competenza.

ARTICOLO 25
Rappresentanti Regionali

I Rappresentanti Regionali curano gli interessi della Associazione nella loro regione e danno assistenza ai soci in essa residenti.

I Rappresentanti Regionali organizzano con i soci della loro regione riunioni regionali delle quali relazionano l’Assemblea, il CdA e il Managing Director.

ARTICOLO 26
Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea fra i soci con diritto di voto. In sede di costituzione, il Collegio verrà nominato nel corso della prima adunanza del CdA. E’ composto da tre membri effettivi più due supplenti, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

La carica è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Il Collegio dei Probiviri interviene in caso di controversia tra i soci e gli organi sociali. Esso interviene altresì, nelle controversie tra i soci che abbiano riferimento all’attività professionale. Il Collegio dei Probiviri eroga le sanzioni disciplinari, ivi compresa l’esclusione, nei confronti dei soci, ai sensi dell’articolo 12 del presente Statuto.

Il Collegio dei Probiviri ha la facoltà di arbitrare inappellabilmente, sentite le parti e con decisione “ex bono et aequo” senza formalità di procedure le succitate controversie, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

ARTICOLO 27
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea. La loro carica ha la durata di tre anni e sono rieleggibili. Ha il compito di sorvegliare e rivedere la gestione amministrativa e di riferire all’Assemblea.

ARTICOLO 28
Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico ha il compito di stimolare attraverso le idee e le iniziative dei propri membri ricerche e studi, convegni, seminari, ovvero attraverso la promozione di studi e l’analisi del mercato del private & investment banking, la valorizzazione della professione e gli iscritti all’associazione.

In sede di costituzione dell’Associazione ne viene nominato unicamente il Presidente il quale, entro 120 giorni dalla nomina, provvede a segnalare al CdA i nominativi ed il numero minimo dei possibili primi componenti.

Successivamente, i componenti – che devono essere scelti tra coloro che abbiano riconosciuti meriti tecnico-scientifici e/o etici nel campo del Private & Investment Banking -, vengono nominati dal CdA su proposta anche del Collegio dei probiviri o da almeno 1/10 dei soci professionisti.

ARTICOLO 29
Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate ordinarie e dalle entrate straordinarie, nonché dai beni incorporati. Le entrate ordinarie sono rappresentate dalle quote di ammissione e dalle quote associative annue corrisposte dai soci.

Le entrate straordinarie sono costituite dalle sopravvenienze attive di operazioni deliberate dal CdA o dall’Assemblea Generale e da eventuali atti di liberalità di terzi.

I beni incorporati sono rappresentati dai diritti che l’Associazione può conseguire dai suoi associati o da terzi.

Il patrimonio è amministrato dal Managing Director, il quale ne risponde, insieme ai Revisori dei Conti, di fronte all’Assemblea Generale ed al CdA. Le azioni di responsabilità contro i membri del CdA e contro i Revisori dei Conti, per i fatti connessi o le omissioni, sono deliberate dall’Assemblea Generale e sono esercitate dai nuovi membri del CdA o dai Liquidatori dell’Associazione.

ARTICOLO 30
Bilancio

Il bilancio preventivo è annuale. Esso viene redatto dal Tesoriere con l’ausilio del Managing Director, ratificato dal CdA e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

I bilanci, preventivo e consuntivo, sono presentati all’Assemblea dal Presidente con relazione del Tesoriere.

L’esercizio sociale corrisponde con l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).

ARTICOLO 31
Scioglimento

La delibera sullo scioglimento dell’Associazione è di competenza esclusiva dell’Assemblea Generale Straordinaria.

La proposta di scioglimento deve essere comunicata ai soci almeno tre mesi prima della riunione indetta per deliberarvi.

Se è deliberato lo scioglimento, la stessa Assemblea procede alla messa in liquidazione del patrimonio ed alla nomina dei Liquidatori; in caso di disaccordo sulla nomina di questi ultimi, si procede a norma del Codice Civile.

Il Patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 32
Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme riguardanti le Associazioni, in quanto applicabili, previste dal Codice Civile e dalle leggi in materia.

Il professionista che aderisce all’ANPIB crede che:

  • Lo scopo del suo lavoro è quello di creare una relazione duratura e fiduciaria con il Cliente
  • La consulenza è l’unico orizzonte di costruzione di un rapporto tra l’associato, la Banca ed il Cliente
  • Qualsiasi soluzione professionale nasce dalla conoscenza e dal rapporto approfondito con il Cliente
  • Supportare e sostenere il Cliente è lo scopo ultimo della sua attività
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